Art. 9.
(Controversie relative alle clausole contrattuali offerte dalle imprese di distribuzione).

      1. Le imprese di produzione di opere cinematografiche e i gestori di sale cinematografiche possono ricorrere al CNC contro clausole contrattuali ingiustificatamente onerose offerte dalle imprese di cui all'articolo 8 che penalizzano la distribuzione di opere cinematografiche italiane o comunitarie, rispetto alle opere cinematografiche non comunitarie doppiate in lingua italiana.

 

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      2. Il CNC, previo contraddittorio tra le parti, entro un mese dalla data di apertura del procedimento e comunque non oltre tre mesi dalla data di presentazione del ricorso, si pronuncia su di esso e, se necessario, sostituisce le clausole ingiustificatamente più onerose con clausole che comunque garantiscano all'impresa di distribuzione in caso di effettiva proiezione della pellicola la possibilità della copertura dei costi e di un equo profitto.
      3. Contro il provvedimento del CNC emesso ai sensi del comma 2 è dato ricorso al giudice ordinario.